Obbligo Classe energetica negli annunci immobiliari
Classe energetica obbligatoria negli annunci
immobiliari
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Dal
1° gennaio 2012 la disposizione contenuta nell’art.13 del Dgls 28/2011
sancisce l’obbligo di riportare la classe energetica in tutti gli annunci di
vendita o locazione di edifici o singole unità immobiliari
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L’articolo 13 del Decreto legislativo n° 28 del 3
marzo 2011 (cosiddetto “decreto rinnovabili”) relativo alla certificazione
energetica degli edifici introduce il seguente comma 2-quarter all’articolo
6 del D.Lgs 192/2005 : “Nel caso di offerta di
trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a
decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita
riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione
energetica”. Il D.Lgs 28/2011, pur rappresentando la
normativa nazionale di riferimento in merito agli annunci immobiliari e la
certificazione energetica, non fornisce con la dovuta precisione le
modalità di adempimento e non sembra prevedere alcun tipo di sanzione nel
caso di inosservanza dell'obbligo. Ciò di cui si è certi è che in Italia le
Regioni dispongono di piena autonomia in materia di certificazione
energetica e che solo in mancanza dell'attuazione dei relativi decreti
regionali ci si deve riferire alla normativa nazionale.
Regione Lombardia
La Lombardia con la Deliberazione della Giunta Regionale n° IX/2555 del
24/11/2011 ha riportato l'obbligo dal 1° gennaio 2012 di
dichiarare le prestazioni energetiche e la classe energetica degli edifici
per la vendita o la locazione, previsto dall’art. 9, comma 1, lettera d)
della l.r. 24/2006. Tale obbligo si applica a “tutti gli annunci
pubblicati su giornali, manifesti, volantini, siti web, trasmessi alla
radio o alla televisione, per conto di qualsiasi soggetto (persona fisica,
società, cooperativa, associazione, fondazione, ente pubblico o privato,
ecc.) al fine di porre in vendita o in locazione una o più unità
immobiliari, o interi edifici, a prescindere dalla destinazione d’uso ex
dpr 412/1993, fatte salve le esclusioni di cui al punto 4. Si ricorda che
la certificazione energetica degli edifici o delle singole unità
immobiliari è disciplinata dall’art. 25, commi 4 bis e 4 ter della l.r.
24/2006, nonché dalla dgr 5018/2007, nella versione aggiornata con dgr
8745/2008. ”
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