Obbligo Classe energetica negli annunci immobiliari

Classe energetica obbligatoria negli annunci immobiliari

Dal 1° gennaio 2012 la disposizione contenuta nell’art.13 del Dgls 28/2011 sancisce l’obbligo di riportare la classe energetica in tutti gli annunci di vendita o locazione di edifici o singole unità immobiliari

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L’articolo 13 del Decreto legislativo n° 28 del 3 marzo 2011 (cosiddetto “decreto rinnovabili”) relativo alla certificazione energetica degli edifici introduce il seguente comma 2-quarter all’articolo 6 del D.Lgs 192/2005 : “Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica”. Il D.Lgs 28/2011, pur rappresentando la normativa nazionale di riferimento in merito agli annunci immobiliari e la certificazione energetica, non fornisce con la dovuta precisione le modalità di adempimento e non sembra prevedere alcun tipo di sanzione nel caso di inosservanza dell'obbligo. Ciò di cui si è certi è che in Italia le Regioni dispongono di piena autonomia in materia di certificazione energetica e che solo in mancanza dell'attuazione dei relativi decreti regionali ci si deve riferire alla normativa nazionale.

Regione Lombardia
La Lombardia con la Deliberazione della Giunta Regionale n° IX/2555 del 24/11/2011 ha riportato l'obbligo dal 1° gennaio 2012 di dichiarare le prestazioni energetiche e la classe energetica degli edifici per la vendita o la locazione, previsto dall’art. 9, comma 1, lettera d) della l.r. 24/2006. Tale obbligo si applica a “tutti gli annunci pubblicati su giornali, manifesti, volantini, siti web, trasmessi alla radio o alla televisione, per conto di qualsiasi soggetto (persona fisica, società, cooperativa, associazione, fondazione, ente pubblico o privato, ecc.) al fine di porre in vendita o in locazione una o più unità immobiliari, o interi edifici, a prescindere dalla destinazione d’uso ex dpr 412/1993, fatte salve le esclusioni di cui al punto 4. Si ricorda che la certificazione energetica degli edifici o delle singole unità immobiliari è disciplinata dall’art. 25, commi 4 bis e 4 ter della l.r. 24/2006, nonché dalla dgr 5018/2007, nella versione aggiornata con dgr 8745/2008.

 

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